Smart working, dal 7 Aprile le nuove regole

Smart working, dal 7 Aprile le nuove regole

  • 7 aprile 2026: cosa cambia per il lavoro agile?

La norma che entra in vigore oggi rafforza le regole sul lavoro agile introducendo sanzioni per i datori di lavoro che non forniscono l’informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working: non introduce limiti diretti al lavoro da remoto.

Il riferimento è alla legge annuale sulle piccole e medie imprese (la n. 34/2026, anche nota come Ddl Pmi), che interviene su un obbligo già previsto dall’articolo 22 della legge 81, del 2017: la consegna di un’informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali. Nulla di nuovo, in realtà, anche se finora, però, questo passaggio è rimasto spesso disatteso.

Da oggi, 7 aprile 2026, i datori di lavoro che non trasmetteranno l’informativa sulla sicurezza ai lavoratori in modalità agile e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno incorrere in pene che vanno da due a quattro mesi di arresto o sanzioni amministrative che vanno da 1.708,61 fino a 7.403,96 euro.

Tralasciando il commento all’aspetto sanzionatorio (tipicamente italiano nella sua gravità!) si tratta di rafforzare uno strumento che, nel lavoro agile, sostituisce il controllo diretto del datore di lavoro: si tratta dell’ informazione e della responsabilizzazione del lavoratore.

L’informativa diventa così il «veicolo» attraverso cui trasferire conoscenze, consapevolezza e indicazioni operative per la gestione dei rischi su un luogo di lavoro (abitazione privata o altro) cui il DL non ha ovviamente accesso.

  • Cosa deve contenere l’informativa
Non si tratta di un documento formale. Deve indicare i rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e agli effetti correlati: affaticamento visivo, problemi posturali, stress lavoro-correlato. E deve essere fornita almeno una volta all’anno, in modo da restare aderente alle modalità concrete di svolgimento dell’attività.
  • E La sorveglianza sanitaria per i l lavoratori in smart working è obbligatoria ancora?

Certamente. Nulla è cambiato al riguardo.

In conclusione, per le imprese l’impatto è in larga parte operativo: si tratterà di adeguare o predisporre un’informativa efficace, aggiornarla e assicurarsi che venga effettivamente trasmessa al lavoratore.


Visite ispettive dell’ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL)

Visite ispettive dell’ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL)

Sono in atto numerose visite ispettive dell’ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL).
La competenza dell’Ispettorato è a 360° su tutta l’organizzazione dell’Azienda e in particolare su ciò che riguarda la posizione dei lavoratori, la loro sicurezza (per esempio la verifica degli impianti produttivi, la documentazione sulla sicurezza, i DPI, ecc.)  e la tutela  della loro salute (compresa la sorveglianza sanitaria).
A tale riguardo abbiamo visto sanzionare aziende anche per il mancato rispetto dei tempi di scadenza delle visite mediche e quindi delle idoneità lavorative. Ricordiamo che è un dovere del Datore di Lavoro richiedere l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; tuttavia, pur non essendo un nostro specifico compito, provvediamo a ricordarvi sempre la scadenza delle visite mediche e delle relative idoneità alla mansione specifica con un mese di anticipo.
Quando nelle settimane successive non riceviamo risposta per poter procedere alla programmazione degli accertamenti e delle visite mediche provvediamo a ricordarvi nuovamente la scadenza, ritenendoci con ciò ulteriormente esonerati da ogni responsabilità qualora visite ed accertamenti non vengano eseguiti (soprattutto in caso di sanzioni dell’organo ispettivo).
Data la peculiare attenzione con cui l’INL controlla le scadenze delle visite mediche periodiche è necessario definire la gestione delle periodicità dei neo assunti che evidentemente viene a trovarsi non allineata con quella degli altri lavoratori dell’azienda. Il nostro consiglio (in particolare per le aziende in cui la sorveglianza sanitaria viene eseguita presso l’azienda stessa) è di inserire tali lavoratori nella prima scadenza periodica del gruppo di lavoratori cui il neo assunto appartiene (se la visita preventiva è stata eseguita entro sei mesi da questa scadenza il MC potrà dare l’idoneità anche senza far ripetere gli esami previsti e già eseguiti in assunzione). E’ improponibile infatti sia per l’Azienda che per noi gestire scadenze personali dei singoli lavoratori.
Infine, per aiutavi a rendere conto di come si svolge e si conclude un’ispezione dell’ INL vi mostriamo il verbale rilasciato ad una azienda nostra cliente pochi giorni fa (con i dati sensibili, ovviamente, oscurati).
Le contravvenzioni conseguenti alle contestazioni vengono inviate successivamente. In questo caso, come vedete, l’Azienda era virtuosa e non è stato contestato nulla!


AGGIORNATO IL MODELLO OT23

AGGIORNATO IL MODELLO OT23

Con l’Istruzione Operativa del 3 luglio 2025 INAIL ha aggiornato il suo MODELLO OT23 per consentire alle aziende di presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione relativo all’anno 2026. Lo strumento resta il Modello OT23, aggiornato con nuove tipologie di interventi, una guida alla compilazione rinnovata e indicazioni operative più dettagliate.

Riportiamo le principali modifiche:

  • A-4.1 – l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive;
  • C-2.1 – l’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi;
  • C-5.2 – l’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol;
  • C-5.3 – l’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro;
  • C-5.4 – l’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l’applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione 2020-2025;
  • E-4 – l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 del D.Lgs. 81/08 (anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014).

È inoltre prevista la riformulazione dei requisiti documentali per rendere più chiari i criteri di ammissibilità e l’eliminazione di alcune misure ormai superate dalla normativa, come quella relativa ai corsi sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 135/2024.


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